Sezione: Bandi di Concorso
Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
20191127ErrataCorrigeTabellaA1_Punteggi (2) AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050392 m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0026990.27-11-2019 (1)
34616-REG-1575650140402-Nota USR-signed AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050087 DM n. 1074 del 20.11.2019 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002200.06-12-2019